venerdì 7 novembre 2008

QUANDO E' LA CGIL A LICENZIARE...


















La Cgil di Pescara licenzia senza giusta causa un suo dipendente dopo venti anni di lavoro.
Il giudice la condanna ma il "grande" sindacato non ottempera al dispositivo della magistratura. A Napoli, la Fillea Cgil, licenzia dopo venticinque anni un bravo sindacalista sempre in prima fila contro le illegalità nei cantieri. Il sindacalista si difende sui giornali. La Cgil lo espelle.
Entrambi i sindacalisti hanno mogli e figli a carico, sono stati buttati sul lastrico. Entrambi sono stati licenziati senza giusta causa.
La Cgil non è tenuta a rispettare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il "grande sindacato dei diritti" può licenziare chi vuole e quando gli pare, in virtù della legge 108 del 1990. Un privilegio di una casta...
Ecco chi è la Cgil, il sindacato che è pronto a proclamare scioperi generali quando al governo non ci sono "persone amiche" o pretende dalle aziende codici etici e "responsabilità sociale".




37 commenti:

Anonimo ha detto...

Ha fatto benissimo il sindacalista di Pesacara.
Ha fatto benissimo il sindacalista di Napoli.
Resistete. Facciamogli fare un figura di m...a a questa gente che continua a dire in giro che difende i lavoratori, e, purtroppo molti ci cascano!

Anonimo ha detto...

La Cgil definisce una "barbarie" il comportamento del Governo quando tenta di toccare l'articolo 18.Questa “barbarie” il sindacato la pratica, per se stesso, da ormai 12 anni. Infatti, in base all’art. 4 della legge 108 del 1990, il meccanismo del reintegro non si applica alle cosiddette “organizzazioni di tendenza”, e cioè a partiti, sindacati, curie, associazioni ricreative e culturali. Tra l’altro, questa esenzione non vale solo per i dipendenti che svolgono mansioni connesse al carattere di tendenza dell’organizzazione, ma anche per quelli che svolgono funzioni “neutre” (segretarie, uscieri, centralinisti, ecc.ecc.): in altre parole, la cgil si scaglia contro il licenziamento senza reintegro, ma può praticarlo in qualunque momento contro la sua segretaria».

Anonimo ha detto...

Stefania, complimenti per il blog. lo leggiamo da alcune settimane. l'ho fatto conoscere a molti amici.
Vai avanti così.

Anonimo ha detto...

...Dal 1990 l’art.18 non si applica proprio a chiese, partiti e sindacati, è chiaro che l’unico obiettivo del sindacato italiano, nelle sue tre sezioni, è conservare l’attuale sistema: ammortizzatori sociali solo per i lavoratori della grande industria, che possono – a differenza di tutti gli altri – beneficiare di cassa integrazione, mobilità e prepensionamenti; finanziamento pubblico della cgil per miliardi di euro ogni anno, e senza rendiconto, grazie al meccanismo delle trattenute automatiche in busta paga; difesa a oltranza dell’art.18, ovvero dell’impossibilità per gli imprenditori di assumere, data l’impossibilità di licenziare

Anonimo ha detto...

Sono sempre i governi di centro-sinistra(quelli che dovrebbero essere ns amici)ad appprovare le peggiori leggi che difendono i privilegi della casta "rossa"(rossa di vergogna!!).
Ecco una leggina approvata dal Governo Amato..i lavoratori delle coop possono essere buttati fuori sempre..
..........
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001

Art. 1.

(Soci lavoratori di cooperativa).

Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.

I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art. 2.

(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).

Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art. 3.

(Trattamento economico del socio lavoratore).

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell’articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 4.

(Disposizioni in materia previdenziale).

Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6.

I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princípi direttivi:

a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;

b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell’equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Altre normative applicabili al socio lavoratore).

Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall’articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

Art. 6.

(Regolamento interno).

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all’articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Art. 7.

(Vigilanza in materia di cooperazione).

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d’esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;

d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princípi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puó affidarne l’esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell’ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d’intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l’opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l’esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente;

4) l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente;

5) la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività;

6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;

g) adeguamento dei parametri previsti dall’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all’esigenza di una effettiva congruità dell’obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

h) definizione delle funzioni dell’addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;

l) corrispondenza, in coerenza con l’articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l’intensità e l’onerosità dei controlli e l’entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;

m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l’efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

n) istituzione dell’Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);

o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;

p) cancellazione dall’Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all’iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell’articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all’articolo 6 della presente legge;

q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.

Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princípi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.

L’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica

Anonimo ha detto...

"Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo"

Anonimo ha detto...

La Cgil proclama lo sciopero generale? Ora è il momento di far conoscere ai lavoratori italiani, i comportamenti ed i metodi che usa la Cgil quando assume il ruolo di....imprenditore-barbaro!!

Anonimo ha detto...

Sono d'accordo con Robytra.
Molti lavoratori non sanno che la Cgil licenzia senza giusta causa.
Lanciamo una campagna sui mass media.

Anonimo ha detto...

Stefania, mi confermi che il licenziamento di Ciro Crescentini sarà discusso il 12 dicembre prossimo presso il Tribunale di Napoli?

Anonimo ha detto...

Confermo.
Una motivo in più per lanciare la campagna sul privilegio del sindacato-casta che può licenziare quando vuole e chi vuole.

Anonimo ha detto...

Come sta Ciro?

Anonimo ha detto...

Bene. E' sempre attivo. Negli ultimi tempi lo leggo tutti i giorni anche su un quotidiano popolare napoletano.Viene chiamato a moderare convegni o a intervenire come relatore su temi di scottante attualità. Altro che pazzo!!Ciro tiene le palle e quella gente di merda di Via Torino non lo meritavano affatto. Ciro era un ombra per loro. Loro che sono ignoranti, affaristi.
Ciro era amato dai lavoratori perchè era autentico, sincero, leale, rappresentava un pericolo per i malviventi:Sannino, Petruzziello, Nappo, Gravano. Allora, lo definivano "pazzo", un modo per screditarlo all'esterno...
Certo che era "pazzo"..non faceva parte del sistema affaristico.

Anonimo ha detto...

Quel Sannino che ha firmato la lettera di licenziamento di Crescentini, che uomo di merda.
Chissà se avrà almeno qualche rimorso, come fa a dormire tranquillo?

Anonimo ha detto...

La Cgil Campania e napoletana è uscita a pezzi dall'inchiesta di "Report". Che figura di merda.
Quel Libertino Federico, poi, non ne parliamo. Un delegato Filt Cgil della Dhl di Napoli dopo essere stato licenziato si è dovuto rivolgere ad un avvocato privato. Meno male che ha vinto!

Anonimo ha detto...

Stefania, ti ho mandato l'elenco delle scuole di formazione che hanno gestito il business dei corsi per operatori socio sanitari a pagamento. Guarda la posta.

Anonimo ha detto...

Noi continuamo a pensare da soli. ......
I nostri riflessi non sono condizionati.
Anche perchè possiamo insegnare al cavallo a reagire alla parola galoppo (stimolo condizionato) facendola seguire dal levare di frusta (stimolo incondizionato); ma non possiamo fargli prendere serenamente il galoppo al solo stimolo di voce senza che nei nostri confronti abbia sviluppato rispetto, fiducia e confidenza

Anonimo ha detto...

Bassolino e il casale toscano "Ecco i riscontri nelle fatture"


Scritto da Dario Del Porto da la Repubblica Napoli, 07-11-2008






Al centro dell´indagine che ipotizza una partecipazione occulta del governatore Antonio Bassolino nell´acquisto di un casale in Toscana intestato all´ex deputato Pino Petrella non ci sono «meri sospetti oppure opinioni del pubblico ministero».
A far scattare la perquisizione disposta a metà ottobre dai pm Giuseppe Noviello e Paolo Sirleo, scrive il Tribunale del Riesame nell´ordinanza che ha riaffermato la legittimità dell´iniziativa della Procura, sono state due testimonianze e «un formidabile riscontro documentale»: le fatture acquisite presso un´azienda che ha effettuato lavori nella villa. E dalla perquisizione sono venuti fuori altri elementi, come una scrittura privata non firmata, ora all´esame degli inquirenti.
Ieri il collegio presieduto da Annalisa De Tollis ha depositato le motivazioni della decisione adottata il 24 ottobre scorso. Fanno riferimento, i giudici, alle dichiarazioni di due donne, fra le quali l´ex proprietaria dell´immobile situato nei pressi di Cortona, in provincia di Arezzo, in base alle quali, si legge nel provvedimento, «si ha il fondato motivo di ritenere che l´acquisto» fosse «riferibile non solo a Petrella, formale acquirente, ma anche a Bassolino». Ipotesi, questa, che secondo i giudici appare «ulteriormente comprovata dall´acquisizione delle fatture emesse» da una ditta di Cortona incaricata di realizzare gli impianti elettrici e idrici dove compare l´indicazione: «Come da preventivo presso appartamento di Bassolino». Il governatore è l´unico indagato del procedimento ed è stato raggiunto ai primi di ottobre da un avviso di garanzia per traffico illecito di rifiuti mentre Petrella (oncologo di fama internazionale ed ex parlamentare diessino) entra nell´indagine come "persona informata dei fatti" e destinatario della "perquisizione presso terzi" disposta dai pm ed eseguita dalla Guardia di Finanza.
Il Riesame si sofferma anche sul materiale sequestrato dalla Finanza. Oltre alla fotocopia dell´assegno di 81 milioni di vecchie lire firmato da Bassolino a favore di Petrella, sono stati rinvenuti appunti dai quali emergerebbe «la progressiva quantificazione delle quote spettanti a Bassolino per la ristrutturazione» e soprattutto una scrittura privata, ma sprovvista di firma, «nella quale si specifica che la consistenza immobiliare dell´immobile è da intendersi acquisita in comunione e pari quota tra Bassolino e Petrella». Nei giorni scorsi, il governatore e l´oncologo hanno energicamente respinto i sospetti avanzati dalla Procura. Secondo l´accusa, l´operazione immobiliare potrebbe costituire «una simulazione» finalizzata a nascondere la partecipazione del governatore all´acquisto. «Non possiedo case né casali», ha replicato Bassolino spiegando di aver abbandonato l´iniziativa quando si rese conto «che c´erano esigenze differenti e che il progetto diventava troppo costoso». Bassolino ha poi definito l´indagine «incomprensibile e profondamente ingiusta». Anche Petrella ha più volte sottolineato di essere l´unico proprietario dell´immobile: «È mio e solo mio», ha affermato.

Anonimo ha detto...

Dal Corriere del Mezzogiorno web


Corte dei conti
Rifiuti, il conto degli sprechi: Bassolino, Marone e Iervolino paghino 34 milioni
Indagine dei magistrati contabili sulle inutili assunzioni per la differenziata. Nel mirino anche quattro assessori

Iervolino e Bassolino

NAPOLI - Per fare la raccolta differenziata a Napoli i mezzi a disposizione agli inizi del 2000 erano 46. Considerando turni, ferie e malattie avrebbero potuto lavorarci non più di 150 persone. Al Consorzio di bacino Napoli 5 - che avrebbe dovuto curare il servizio - furono assunte 362 dipendenti. Più del doppio. E nessuno di loro ha mai svuotato nemmeno un cestino contenente carta o cartone perché nel frattempo il servizio della differenziata è stato affidato all'Asìa, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi. Non è una novità - racconta il Corriere nella Sera in un servizio a firma di Fulvio Bufi - ma per tutto il denaro pubblico speso per assunzioni inutili o appalti quantomeno ingiustificati ora la Corte dei Conti è pronta a chiedere il saldo ai politici che hanno amministrato la città negli ultimi 15 anni. Una cifra che si aggira - riferisce il Corsera - sui 34 milioni di euro.

A pagare - aggiunge la Corte contabile - dovrebbe essere Antonio Bassolino in testa, poi Riccardo Marone che gli subentrò nella carica di sindaco quando l'attuale governatore si dimise per candidarsi alla Regione, e Rosa Russo Iervolino primo cittadino in carica. E non soltanto loro. Scrive Bufi: «Ci sono pure quattro assessori ed ex assessori nel mirino della magistratura contabile: Massimo Paolucci, Ferdinando Balzano, Ferdinando Di Mezza e Gennaro Mola».

Le inchieste sono due - riferisce il Corriere - e marciano parallele. Per entrambe gli amministratori coinvolti hanno recentemente ricevuto un invito a controdedurre cioè a presentarsi entro 60 giorni dal magistrato e illustrare la propria posizione in merito agli episodi contestati. Episodi di sprechi, secondo quanto ha ricostruito il pm Antonio Bucarelli, sostituto procuratore generale presso la sezione napoletana della Corte dei Conti, Che ha quantificato gli eventuali risarcimenti in 4 milioni 225 mila euro per quanto riguarda l'assegnazione all'ASìa dei servizi di raccolta differenziata e di 28 milioni per le inutili assunzioni al Consorzio di bacino Napoli5. Cifre - scrive ancora Bufi sul Corsera - che non andrebbero ripartite equamente. Bassolino, ad esempio dovrebbe risarcire insieme con Di Mezza e Molqa il 60% dei 4 milioni e rotti; Marone, Balzamo e Paolucci il 30% e la Iervolino solo la restante quota dle 10% che equivarrebbe a 422 mila euro.



07 novembre 2008

Anonimo ha detto...

Ragazzi, ma perchè date tanta importanza a questi soggetti che dirigono la Cgil Campania?
Nappo, quello della Fillea, potrebbe tranquillamente fare il magliaro. Uno che si venderebbe la mamma per cinquecento euro. Sannino? una macchietta, era autista di Bassolino ora è il maggiordomo di Gravano. Gravano? un burocrate,uno che conta solo in Via Torino. Nessuno se lo fila. Dice sempre le stesse cose da anni, si crede un intellettuale ma è soltanto un piccolo despota che rimarrà solo per sempre. I mediocri che lo attorniano lo molleranno e saliranno sul prossimo carro. Petruzziello? un furbetto di montagna che si regge perchè si è circondato di cretini.
Ragazzi, credetemi, non vale la pena parlare di questi quaquaraqua.
Non vi dico quando vanno fuori provincia per "missione". Le figure di merda che sono capaci di fare. Si muovono sempre insieme, mangiano insieme, fanno le figure di merda insieme. Provinciali e buffoni che quando escono dalla Campania ci disonorano.

Anonimo ha detto...

E brava la Luisa Cavaliere. Ti sei costruita la tenuta agrituristica nel Cilento e intaschi i milioncini dirigendo la rivista che nessuna donna legge.
Tutto a spesa della comunità economica europea

PS/per chi non lo sapesse, Luisella è la moglie del Boss della Cgil Campania.
Luisella, attenzione alla....fotografa!!!!!
Conosce meglio di te l'indirizzo del centro direzionale...capisc a mme.

Anonimo ha detto...

Ragazzi, vi fornisco un elemento per riflettere. La Cgil, sostiene che le organizzazioni di categoria sono autonome..bene...allora a che titolo un Petruzziello(attuale seg.generale della Cdlt di Avellino) e Giorgio Borrelli(segreteria della cdlt di caserta) percepiscono ancora gli stipendi della Fillea? Non dovrebbero essere assunti dalla Cdlt? Scandagliate...scandagliate..e vedrete che le scatole cinesi si apriranno...fatevi aiutare dai baschi verdi.

Anonimo ha detto...

Alcune organizzazioni e cooperative parallele della Cgil Campania sfruttano i lavoratori.Le vittime sono anche gli immigrati.I soci lavoratori di cooperative, parlo soprattutto di quelle più grandi e di quelle a gestione piramidale, verticistica e autoreferenziale, vengono considerati dagli amministratori come lavoratori imprenditori, coinvolti nel rischio d'impresa, solo quando si tratta di mettere mano alle tasche per rimediare a esercizi finanziari fallimentari. Sono molto diffusi i casi di ricapitalizzazione in alcune cooperative sociali utilizzando i salari e i trattamenti di fine rapporto dei lavoratori soci, così è prassi non pagare gli stipendi ai soci lavoratori per mesi a causa di pignoramenti giudiziari seguiti a vertenze di lavoro perdute dagli amministratori delle cooperative stesse con risarcimenti elevatissimi.

Anonimo ha detto...

Arben Hasani,è il coordinatore degli immigrati della Fillea di Napoli?
Ma sapete chi è questo signore?
E' il titolare di un'impresa edile che sfrutta gli operai edili albanesi.
Inoltre fa parte di alcune associazioni no profit per gli immigrati producendo fatture false e beccandosi un sacco di soldi.

Anonimo ha detto...

Conoscete Ilaria Ciardiello, quella che dovrebbe, dico dovrebbe, tutelari i lavoratori dei beni culturali e che adesso si dovrebbe occupare anche degli immigrati? Sì, è andata a fare un "corso di formazione per quadri e dirigenti sindacali" insieme ad Arben.
La Ciardiello, qualche anno fa, durante uno sciopero dei restauratori, pretese di farsi pagare la giornata dalla fillea di napoli!incredibile!grande spirito di appartanenza o grande opportunismo?

Anonimo ha detto...

alla Cassa edile di Napoli sono iscritti circa duemila immigrati. Perchè non chiedete a Sannino e a Nappo quanti immigrati sono scritti(con delega firmata alla Fillea di Napoli)?
Alcuni sono stati iscritti con l'inganno.
Hanno promosso una conferenza regionale sull'immigrazione? la sala sarà in qualche modo riempita con: i parenti e la moglie di Arben, gli immigrati dello sportello immigrati della cgil.
alla fine gli immigrati edili si conteranno sulle dita della mano.
buffoni. non mettete piede nei nostri cantieri.
Sannino e Nappo, vi conviene camminare a coppia... sapete avete fatto tanto di quel male in questi ultimi anni...i palliatoni arrivano quando meno te l'aspetti.

Anonimo ha detto...

I buffoni di corte del boss della Cgil Campania(sannino,borrelli,petruzziello,d'agostino,nappo,ciardi,pastore,Servo,libertino,ecc ecc)
BUFFONI DI CORTE...
"Nell’antichità, ma specialmente nel Medioevo e nel Rinascimento, uomo per lo più fisicamente deforme o nano, che aveva il compito di rallegrare con i suoi lazzi i signori, di cui era spesso anche il consigliere"

(Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, Roma 1986)

Anonimo ha detto...

....Chi si comporta e parla in modo da far ridere alle sue spalle: è il buffone della compagnia....

(si legga Giovanni Sannino)

Anonimo ha detto...

La rivista "Il Filo di Perle" diretta da Luisa Cavaliere (moglie del Boss della Cgil Campania)adesso sarà finanziata dalla Regione Campania per il tramite una fondazione.Si chiama Fondazione Rive Mediterranee ed ha sede presso Palazzo Santa Lucia, destinato a riesumare i fasti di "Napoli capitale del Mediterraneo", porte e cerniera dell'Europa. Il provvedimento istitutivo porta la firma del presidente della Regione Antonio Bassolino. La fondazione dovrebbe promuovere progetti di ricerca e di studio di interesse scientifico e culturale, di cooperazione decentrata, iniziativa e a carattere economico, sociale, culturale con attenzione prioritaria ai temi dell'integrazione, curare la redazione, pubblicazione e diffusione della rivista "Filo di perle", "quale luogo di confronto e di approfondimento sui temi di interesse prioritario della Fondazione", promuovere, in Italia e all'estero, seminari di approfondimento, convegni e incontri di livello regionale, nazionale e internazionale curando la redazione, pubblicazione e diffusione dei relativi atti, monografie e altro materiale informativo. E ancora, istituire e assegnare premi e borse di studio: sono questi i principali obiettivi della Fondazione Rive Mediterranee" che diventa strumento per la realizzazione delle politiche di prossimità e di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo della Regione che è anche socio fondatore unico. Presidente della Fondazione dovrebbe essere l'assessore con delega alle Politiche del Mediterraneo...

Anonimo ha detto...

Ah, ecco perchè.....
la Cgil Campania, d’intesa con la Cgil Nazionale, organizza per i giorni 9 e 10 dicembre 2008, a Napoli, presso il salone delle assemblee del Banco di Napoli di via Toledo, un seminario internazionale sul tema: "Da Barcellona all’Unione per il Mediterraneo: il partenariato e la cooperazione nel nuovo contesto della crisi finanziaria internazionale. Il ruolo dei Sindacati in Europa”.

All'iniziativa, è prevista la partecipazione di numerose delegazioni dei Sindacati Europei e del Mediterraneo, della rete delle associazioni della società civile, della CES, dei rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali, delle imprese e della cooperazione allo sviluppo.
Ai lavori interverranno, tra gli altri, l’on. Massimo D’Alema e Guglielmo Epifani, Segretario Generale CGIL.
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Chi sarebbe la rete delle associazioni civiche che parteciparanno? In primis la Fondazione della moglie di Gravano!!

Anonimo ha detto...

Ma quale autonomia tra strutture? E' solo un modo per evadere e nascondere tante di quelle cose al fisco.(quanti prestanomi hanno accreditato alcuni assegni che andavano scritti nei bilanci Cgil?).
Comunque se il Petruzziello e borrelli con artifizi contabili vengono ancora pagati dalla Fillea è la dimostrazione che tutto è collegato.

Anonimo ha detto...

Cari amici del "Mattone".
Sono una compagna di Roma. Posso assicurarvi che il giudizio del Nazionale nei confronti della Cgil Campania è molto,molto negativo.

Anonimo ha detto...

La foto degli immigrati e dei caporarali che ho pubblicato è stata diffusa anche dall'agenzia di stampa You Reporter.
Ciao a Tutti.

Anonimo ha detto...

E' ovvio che questi della fillea e della cgil campania promuovano la conferenza regionale. Devono far scattare qualche finanziamento regionale per coprire il solito progetto sull'immigrazione...ovviamente gli immigrati non c'azzeccano niente!

Anonimo ha detto...

che vergogna. gli immigrati sfruttati dai caporali e caporali come Aben dirigono lo sportello immigrati della fillea. provate a domandare ad Arben quanti immigrati sono iscritti alla Fillea. Arben non ha interesse che si avvicinino gli immigrati alla fillea(soprattutto i nordafricani)perchè ha paura di perdere.....il posto!

Anonimo ha detto...

Nella Cgil, si sono create rendite di posizione. Anche i distacchi e i permessi pagati dalle controparti hanno formato delle nicchie oscurate da ombre. Il problema riguarda il ruolo e la natura stessa del sindacato. Un tempo era forte il senso dell' avversario e il sindacalista si sentiva il rappresentante di una classe. Ora si e' spezzato il senso di appartenenza, e' venuto meno. E si e' formato un nuovo ceto: "coloro che contrattano".

Anonimo ha detto...

Lavoro in una cooperativa della distribuzione della Toscana,la più grande della Toscana, l'Unicoop Firenze e vi posso dire che i conflitti di interesse fra sindacati confederali(cgil in testa) e cooperative non sono patrimonio esclusivo della vostra bella regione.
Qui se ne vedono delle belle...le amministrazioni comunali sono succubi e alla mercè del potere economico della coop.
Venite atrovarci su lavoratori.coop e su lavoratoriunicoop.it
Complimenti per il blog.

Anonimo ha detto...

Lavoro in una cooperativa della distribuzione della Toscana,la più grande della Toscana, l'Unicoop Firenze e vi posso dire che i conflitti di interesse fra sindacati confederali(cgil in testa) e cooperative non sono patrimonio esclusivo della vostra bella regione.
Qui se ne vedono delle belle...le amministrazioni comunali sono succubi e alla mercè del potere economico della coop.
Venite atrovarci su lavoratori.coop e su lavoratoriunicoop.it
Complimenti per il blog.



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