venerdì 14 marzo 2008

LA CONDIZIONE OPERAIA E IL NUOVO DECRETO LEGGE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO..




(PUBBLICATO DA "SENZA SOSTE")

L'(in)sicurezza sul lavoro:il nuovo ddl governativo.
Come emerge dall'inchiesta Fiom, la condizione operaia è sempre più caratterizzata dal combinato di in/sicurezza del e sul posto di lavoro che, con la diffusione del rischio ribaltato dall'impresa al lavoratore/trice, è all'origine dello stillicidio impressionante di incidenti mortali: Ascolta l'audio con l'intervista a Marco, operaio Fiat Iveco Stura, sui danni prodotti dall'atteggiamento partecipativo del sindacato confederale che accetta di far transitare l'assunzione del rischio dall'impresa al lavoratore - l'esatto opposto di quanto emerge da una, ancora troppo timida, presa di parola che continua a farsi sentire, come recentemente con il no all'intesa nel referendum sul contratto metalmeccanici Ascolta l'audio con l'intervista a Gaetano dei Cobas sulla situazione drammatica che sta dietro gli "incidenti" come quello di Molfetta Ascolta l'audio con l'intervista a Franco, Cgil settore infortuni, sul decreto sicurezza lavoro varato dal governo: "la montagna ha partorito il topolino.

[Ascolta l'intervista con Eliana Como, curatrice della ricerca, sulle modalità e sui risultati principali dell'inchiesta]

10 commenti:

Anonimo ha detto...

corsi di formazione,enti bilaterali, consulenze,società private...la sicurezza sui posti di lavoro è diventato un affare per...molti!!!

Anonimo ha detto...

Ragazzi, approfondite il progetto "Palaponticelli"...

Anonimo ha detto...

Dopo mezzo secolo il Testo Unico riesuma lo strumento della diffida nel caso di violazioni a gran parte delle norme a tutela dei lavoratori. Il nuovo provvedimento legislativo si arena tra contravventori che beneficeranno della definzione amministrativa ed altri che andranno in tribunale per reati meno gravi e tra sanzioni amministrative diverse a seconda dell’ente accertatore. Era questo il vero intento del legislatore?

Il testo unico, così come formulato, presenta 4 fasce sanzionatorie, a seconda della gravità della condotta illecita:

arresto, per le condotte piu’ gravi;
arresto o ammenda, per altre violazioni;
ammenda, per reati meno gravi
sanzione amministrativa, per illeciti amministrativi.

Fin qui nulla di strano. Le contraddizioni emergono dopo, successivamente cioè all’accertamento della violazione da parte dell’organo di vigilanza...

Anonimo ha detto...

Una volta accertate le violazioni da parte del personale ispettivo, cosa succede al contravventore?

Il Governo ha previsto nel testo unico la definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto nell’art. 302, prevedendo in sede di giudizio e su richiesta dell’interessato la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, fatte salve poche eccezioni; per le violazioni punite con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda viene invece ribadito, all’art. 301, il procedimento della prescrizione obbligatoria previsto dal Dlgs 758/94, che in sintesi prevede la definizione amministrativa della violazione qualora il contravventore ottemperi alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e proceda al conseguente pagamento di una sanzione pari ad un quarto del massimo dell’ammenda...

Anonimo ha detto...

Nulla invece è previsto per le contravvenzioni punite con la sola ammenda. Trascorso mezzo secolo, ecco allora tornare in auge il DPR 520/55 e la sua diffida facoltativa. Abrogata con l’entrata in vigore del DLgs 758/94 per le contravvenzioni punite con l’alternativa dell’arresto o ammenda, è l’istituto in forza del quale l’ispettorato del lavoro (successivamente la Usl, ai sensi della L 833/78), in presenza di una violazione di un disposto di legge riguardante la sicurezza del lavoro, aveva la facoltà di concedere al datore di lavoro (solo al datore di lavoro) un termine per la regolarizzazione di quanto contestato, secondo valutazioni discrezionali e senza darne comunicazione alla A.G.; l’adempimento da parte del datore di lavoro comportava l’estinzione del reato...

Anonimo ha detto...

Art. 9 In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell’Ispettorato [ora ASL, ndr], questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.
---------------------
Negli anni, circolari, sentenze della Cassazione (vedi: sent. 105/67 C Cost.; Cass. Pen., III, 18 dicembre 1991, n. 12782; Cass. Pen., III, 10 luglio 1992. Simonetti e altro; Cass. Pen., Sez. U, 8 febbraio 1993, n. 1228) e perfino della Corte Costituzionale (12/07/67 n. 105) hanno cercato di porre rimedio o quanto meno arginare tale interpretazione giuridica, imponendo comunqe il rapporto all’A.G. e confermando l’autonomia dell’azione penale, indipendentemente dalla diffida imposta al contravventore.

Anonimo ha detto...

Ed eccoci allora all’assurdo che chi commette una violazione “sentita”dal legislatore grave e quindi punita con l’alternativa dell’arresto o dell’ammenda potrà regolarizzare la propria posizione in via amministrativa ex DLgs 758/94 mentre chi commette una violazione meno grave punita con la sola ammenda potrà regolarizzare la propria posizione solo in sede penale, ex art. 162 C.P.(*), pagando una sanzione maggiore rispetto ai primi.

Allo stato attuale il DLgs 758/94 all’art. 25 ha escluso l’applicabilità della diffida per tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, non essendo previste violazioni punite con la sola ammenda. Con il Testo Unico, così come formulato, tornerà di “moda” la diffida, uno strumento giuridico antitetico alla repressione delle violazioni di sicurezza sul quale si sono rese necessarie pronunce della corte di cassazione e circolari ministeriali al fine di rincondurne l’interpretazione nell’alveo della procedibilità penale ed in ogni caso del tutto estraneo alla volontà del parlamento, laddove con la legge delega impegnava il governo a valorizzare l’istituto della prescrizione obbligatoria ex Dlgs 758/94 stante i positivi risultati ottenuti in campo.
Riepilogando. Come si vede, non si è messo mano neanche al problema della disparità tra gli importi delle sanzioni amministrative irrogati dall’ispettorato del lavoro e quelli delle ASL; i primi, infatti, potendo applicare la procedura prevista dal Dlgs 124/04 risultano essere la metà di quelle delle ASL!
Si auspica senza dubbio una correzione di questi macroscopici errori “tecnici” per dare piena attuazione alla legge delega del parlamento e per dare dimostrazione di una effettiva volontà nel contrastare efficacemente il fenomeno delle morti bianche...

Anonimo ha detto...

Salve, avrei un quesito:
C'è un numero minimo di dipendenti che obbliga il Datore di Lavoro a nominare il Medico Competente e ad avere il relativo programma di Sorveglianza Sanitaria?
Grazie.

Anonimo ha detto...

Caro anonimo delle 18:40
................................

non è il numero di dipendenti che determina la necessità della figura del Medico Competente , ma la presenza di rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria

Anonimo ha detto...

Fatta la legge trovato l'inganno...

Cosa prevede in sostanza il testo unico?
1) Per gli imprenditori che non fanno la valutazione del rischio in aziende con elevati rischi chimici, cancerogeni, esplosivi e nelle imprese edili, è previsto l’arresto da 6 a 18 mesi. Però il datore di lavoro che si mette in regola evita l’arresto, sostituito con una sanzione da 8mila a 24mila euro. Tradotto in altre parole significa che il padrone colpevole potrà scambiare il carcere con una ammenda, purchè si metta in regola.
2) Per gli omicidi colposi, in caso di colpa, in un incidente con morti o feriti, si applicano ai responsabili dell’azienda sanzioni fino a 1.500.000 euro.

Un vecchio detto popolare recita: fatta la legge, trovato l’inganno.
In realtà in una società come la nostra, dove la proprietà privata dei mezzi di produzione e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo è normale e legalizzato da leggi e contratti, gli infortuni ed i morti sul lavoro e di lavoro sono considerati dal sistema un costo improduttivo - da ridurre al massimo - ma necessario nella ricerca del massimo profitto.
La legge sul Testo unico anche se mette dei paletti importanti non può risolvere da sola il problema perché i padroni, per liberarsi da certe “incombenze”, stanno già attivandosi per scaricare le responsabilità sui loro preposti e, in ultima istanza, sui lavoratori....



I CADUTI SUL LAVORO..